Adempimenti fine anno

18 gennaio 2021

Oggetto: Adempimenti di inizio anno

 

 

La presente circolare al fine di segnalarvi i consueti adempimenti periodici e di inizio anno.

 

 

  • COMUNICAZIONE DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA: scade il 31 gennaio il termine ultimo per la comunicazione dei dati sanitari rilevanti ai fini del 730 precompilato.

 

A partire dal 2021 la comunicazione dei dati sanitari rilevanti ai fini del 730 precompilato va trasmessa entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale.

 

Sono obbligati a comunicare i dati i seguenti soggetti:

- Aziende sanitarie locali (ASL);

- aziende ospedaliere;

- istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

- policlinici universitari;

- farmacie pubbliche e private;

- presidi di specialistica ambulatoriale;

- strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;

- altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;

- strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate al SSN;

- iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

- iscritti agli Albi professionali degli psicologi;

- iscritti agli Albi professionali degli infermieri; iscritti agli Albi professionali delle ostetriche/i;

- iscritti agli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;

- esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico;

- iscritti agli Albi professionali dei veterinari;

- strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di medicinali veterinari;

- esercizi commerciali che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato dal Ministero della Salute il codice identificativo univoco (parafarmacie);

- iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

- iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;

- iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;

- iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;

- iscritti all’albo della professione sanitaria di dietista;

- iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;

- iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;

- iscritti all’albo della professione sanitaria di igienista dentale;

- iscritti all’albo della professione sanitaria di fisioterapista;

- iscritti all’albo della professione sanitaria di logopedista;

- iscritti all’albo della professione sanitaria di podologo;

- iscritti all’albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;

- iscritti all’albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;

- iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;

- iscritti all’albo della professione sanitaria di terapista occupazionale;

- iscritti all’albo della professione sanitaria di educatore professionale;

- iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;

- iscritti all’albo della professione sanitaria di assistente sanitario;

- iscritti all’albo dei biologi.

 

Le prestazioni da comunicare sono:

- ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;

- spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici;

- spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;

- servizi sanitari erogati dalle farmacie o parafarmacie: (spese relative ad ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna);

- farmaci per uso veterinario;

- prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica): assistenza specialistica ambulatoriale; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, al netto del comfort;

- prestazioni sanitarie erogate dagli iscritti agli Albi professionali degli psicologi, infermieri, ostetriche/i e tecnici sanitari di radiologia medica;

- spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE e assistenza integrativa);

- cure termali; prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale od ospedaliera);

- altre spese sanitarie.

 

Nel caso in cui decideste di incaricare lo studio ad inviare i dati al STS, si chiede di fornire la seguente documentazione entro e non oltre IL 20 GENNAIO:

a) codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso;

b) codice fiscale o partita IVA e cognome e nome o denominazione del soggetto che ha emesso il documento fiscale (scontrino o fattura)

c) data del documento fiscale che attesta la spesa;

d) tipologia della spesa;

e) importo della spesa o del rimborso;

f) modalità di pagamento: tracciabile (bancomat, bonifico, bollettino postale) /non tracciabile (contanti);

g) data del rimborso.

 

Dal 2021 vanno trasmesse anche le seguenti informazioni:

• tipo di documento fiscale;

• aliquota o la natura Iva dell’operazione;

• l’opposizione da parte del cittadino alla messa a disposizione dei dati all’Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata. I dati di coloro che esercitano l’opposizione sono trasmessi al Sistema Ts senza l’indicazione del codice fiscale dell’assistito.

 

  • INAIL: scade il 16 febbraio il termine ultimo per il versamento, in unica soluzione o come 1^ rata, del premio INAIL relativo al saldo 2020 ed all'acconto 2021, risultante da autoliquidazione.

 

  • DICHIARAZIONE IVA ANNO 2020: il termine di presentazione per la Dichiarazione IVA, anno di imposta 2020 scade il 30 aprile 2021. Pertanto i clienti che gestiscono autonomamente la propria contabilità devono fornire allo Studio, ENTRO IL 31 GENNAIO 2021, la seguente documentazione per l’anno 2020:

1) Riepilogo annuale e periodico;

2) Liquidazioni periodiche;

3) F24 dei versamenti effettuati e delle compensazioni effettuate;

4) Mastrini contabili relativi alle liquidazioni periodiche e al credito dell’esercizio precedente;

5) Elenchi Intrastat inviati;

6) Dichiarazioni di intento ricevute e inviate;

7) Documentazione relativa a eventuali rimborsi infrannuali presentati;

8) Dettaglio imponibile e imposta operazioni attive nei confronti di consumatori finali;

9) Copia fatture acquisto cespiti;

10) Copia fatture cessione cespiti;

11) Copia comunicazioni liquidazioni periodiche se inviate autonomamente;

12) Suddivisione imponibile e relativa IVA degli acquisti intracomunitari tra beni e servizi;

13) Mastrini spese di locazione, noleggio, leasing e affitti al 31.12.2020;

14) Importo beni acquistati destinati alla rivendita;

15) Suddivisione acquisti in reverse charge per tipologia di acquisto/servizio;

16) F24 relativi ai versamenti IVA periodi precedenti in seguito a comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, con relativo avviso ricevuto e piano di rateazione eventuale.

 

• CERTIFICAZIONE UNICA: il Modello CU deve essere presentato:

- entro il 16 marzo 2021 all’Agenzia delle Entrate. Per ogni certificazione omessa o presentata con tardività superiore a 5 giorni è prevista una sanzione pari ad Euro 100.

- entro il 16 marzo 2021 ai soggetti percettori di redditi di lavoro autonomo e provvigioni e ai contribuenti minimi e forfettari (lavoratori autonomi);

Si riportano i dati obbligatori da comunicare attraverso il Modello CU:

1. i dati relativi al sostituto d’imposta, (nome e cognome o denominazione, dati anagrafici, domicilio fiscale e codice fiscale);

2. i dati relativi al soggetto percettore del reddito (nome e cognome o denominazione, dati anagrafici, domicilio fiscale e codice fiscale);

3. la causale;

4. l’ammontare lordo delle somme corrisposte;

5. l’ammontare della ritenuta effettuata;

6. l’ammontare dei contributi previdenziali dovuti in relazione ai redditi percepiti;

7. la sottoscrizione del sostituto d’imposta.

 

Il Modello va consegnato ai soggetti cui si sono corrisposti compensi per prestazioni di lavoro autonomo, provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari e ai soggetti che rientrano nel regime dei contribuenti minimi. Pertanto i clienti che gestiscono autonomamente la propria contabilità devono fornire allo Studio, ENTRO IL 31 GENNAIO 2021, la seguente documentazione:

- copia fatture con ritenuta d’acconto;

- copia F24 di versamento delle ritenute;

- Mastrino contabile relativo alle ritenute d’acconto operate.

 

  • DICHIARAZIONI DI INTENTO: Gli esportatori abituali che intendono acquistare o importare senza applicazione dell’IVA debbono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione d’intento. La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, va poi consegnata al fornitore o prestatore, oppure in dogana (Dlgs 175/2014). La dichiarazione è presentata all’Agenzia delle Entrate in via telematica, direttamente, da parte dei soggetti abilitati a Entratel o Fisconline, o tramite i soggetti incaricati (commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del Dpr 322/1998).

 

Si ricorda che non più è possibile emettere fattura verso esportatori abituali in esenzione di iva senza aver preventivamente ricevuto la dichiarazione di intento, la ricevuta di presentazione della stessa all’agenzia delle entrate da parte dell’esportatore abituale e senza aver controllato sul seguente link la veridicità della stessa:

https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica

 

  • CERTIFICAZIONE UTILI CORRISPOSTI: scade il 31 marzo il termine ultimo per la consegna, da parte dei soggetti interessati, della certificazione degli utili corrisposti nel corso del 2020. La certificazione deve essere rilasciata ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, con esclusione degli utili assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva.

L’esposizione dei dati da indicare nella certificazione deve rispettare la sequenza, la denominazione e l’indicazione del numero progressivo dei punti previsti nello schema di certificazione.

Pertanto i clienti che gestiscono autonomamente la propria contabilità devono fornire allo Studio, ENTRO IL 31 GENNAIO 2021, la documentazione necessaria.

 

  • LIQUIDAZIONE IVA TRIMESTRALE: si ricordano inoltre che i limiti per l’effettuazione delle liquidazioni IVA con scadenza trimestrale sono: - 400.000,00 Euro per gli esercenti arti e professioni e per le imprese di prestazione di servizi;

- 700.000,00 Euro per le imprese esercenti altre attività.

 

Nel caso in cui detti limiti fossero stati superati nel 2020 non sarà più possibile in nessun caso la liquidazione IVA trimestrale ed il contribuente diviene mensile. Ne consegue che prima del 16 febbraio (termine per il versamento dell’IVA relativa al mese di gennaio) i clienti che gestiscono autonomamente la propria contabilità sono tenuti a verificare il volume d’affari prodotto nel 2020 onde accertarsi di non aver superato i suddetti limiti.

 

  • COMUNICAZIONE IVA TRIMESTRALI: Si riportano di seguito le scadenze previste nel periodo di imposta 2021 per le liquidazioni periodiche IVA: - 01.03.2021: comunicazione periodica liquidazione IV trimestre 2020;

- 31.05.2021: comunicazione periodica liquidazione I trimestre 2021;

- 31.08.2021: comunicazione periodica liquidazione II trimestre 2021;

- 30.11.2021: comunicazione periodica liquidazione III trimestre 2021;

- 28.02.2022: comunicazione periodica liquidazione IV trimestre 2021.

 

 

Pertanto i clienti che gestiscono autonomamente la propria contabilità devono fornire allo Studio, ENTRO IL 31 GENNAIO 2021, la documentazione necessaria per la prima scadenza. 

 

 

  • VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE:

 

A partire dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2021, il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche dovrà essere effettuato alle seguenti scadenze:

• per le fatture emesse nel primo, nel terzo e nel quarto trimestre solare dell'anno di riferimento dovrà essere effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre

• mentre per fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare dovrà essere effettuato entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre.

 

Nel caso in cui l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno non superi l'importo di 250,00 euro, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può procedere al pagamento entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento.

Qualora l'importo dell'imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri solari dell'anno, complessivamente considerato, non superi l'importo di 250,00 euro, il pagamento dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei predetti trimestri potrà essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento.

L’Agenzia delle Entrate renderà noto l’importo dell’imposta dovuta, in base ai dati presenti nelle fatture elettroniche inviate al SdI.

L’importo da pagare sarà riportato all’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate e l’imposta potrà essere versata mediante il servizio presente online, con addebito su conto corrente bancario o postale oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate.

 

 

 

Bollo fattura elettronica 2021

Scadenza trimestrale

Fatture I trimestre

31 maggio

Fatture II trimestre

30 settembre

Fatture III trimestre

30 novembre

Fatture IV trimestre

28 febbraio

 

 

  • COMUNICAZIONE INTRASTAT: obbligo della presentazione degli elenchi riepilogativi, esclusivamente in formato telematico, di beni e prestazioni di servizi effettuate in ambito comunitario entro il giorno 25 del mese successivo a quello in cui è avvenuta l’operazione. La comunicazione è obbligatoria per quanto riguarda gli acquisti di beni, per le operazioni che superano i 200.000 euro trimestrali; per quanto riguarda gli acquisti di servizi, il limite per l’obbligatorietà della comunicazione scende ad Euro 100.000; lo stesso limite per le operazioni di cessione di beni; infine, per quanto riguarda la cessione di servizi, le regole sono rimaste invariate rispetto al 2017.

Con l’introduzione delle comunicazioni IVA trimestrali è stato abolito, a partire dal periodo di imposta 2017, l’obbligo di presentazione del Modello INTRASTAT delle fatture di acquisto (Modello Intra 2).

 

  • ESTEROMETRO: a partire dal 2020, tutti i soggetti titolari di partita IVA che emettono o ricevono fattura verso/da soggetti non stabiliti nel territorio italiano, anche se identificati, devono comunicare tali operazioni entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre da comunicare. - I soggetti che hanno già inviato la fattura tramite il SdI, utilizzando il codice univoco “XXXXXXX”;

- Contribuenti nel regime dei minimi;

- Contribuenti nel regime forfettario;

- Contribuenti nel regime speciale degli agricoltori;

- Medici e farmacisti.

- Gennaio – Febbraio – Marzo 2021: 30 APRILE 2021;

- Aprile – Maggio – Giugno 2021: 31 LUGLIO 2021;

- Luglio – Agosto – Settembre 2021: 31 OTTOBRE 2021;

- Ottobre – Novembre – Dicembre 2021: 31 GENNAIO 2022.

 

Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione:

 

- I soggetti che hanno già inviato la fattura tramite il SdI, utilizzando il codice univoco “XXXXXXX”;

- Contribuenti nel regime dei minimi;

- Contribuenti nel regime forfettario;

- Contribuenti nel regime speciale degli agricoltori;

- Medici e farmacisti.

- Gennaio – Febbraio – Marzo 2021: 30 APRILE 2021;

- Aprile – Maggio – Giugno 2021: 31 LUGLIO 2021;

- Luglio – Agosto – Settembre 2021: 31 OTTOBRE 2021;

- Ottobre – Novembre – Dicembre 2021: 31 GENNAIO 2022.

 

Si riportano le scadenze per il 2021:

 

- Gennaio – Febbraio – Marzo 2021: 30 APRILE 2021;

- Aprile – Maggio – Giugno 2021: 31 LUGLIO 2021;

- Luglio – Agosto – Settembre 2021: 31 OTTOBRE 2021;

- Ottobre – Novembre – Dicembre 2021: 31 GENNAIO 2022

 

Pertanto i clienti che gestiscono autonomamente la propria contabilità devono fornire allo Studio la documentazione necessaria (file XML elaborato dal sistema gestionale),

ENTRO IL:

- 9 APRILE 2021;

- 9 LUGLIO 2021;

- 9 OTTOBRE 2021;

- 9 GENNAIO 2022

 

 

Lo Studio rimane a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

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