Contributo a fondo perduto decreto Ristori e Ristori bis

15 dicembre 2020

OGGETTO: Contributo a fondo perduto decreti Ristori e Ristori bis – Guida operativa

La presente circolare ha come obiettivo di richiamare l’attenzione della Spett. Clientela sulla normativa e gli adempimenti relativi ai contributi a fondo perduto introdotti dai Decreti Ristori e Ristori bis. I decreti “Ristori” e “Ristori bis” hanno introdotto due nuovi contributi a fondo perduto: • il contributo a fondo perduto “Ristori”, a favore degli operatori dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive per determinate attività su tutto il territorio nazionale • il contributo a fondo perduto “Ristori bis”, a favore degli operatori dei settori economici interessati dalle ulteriori misure restrittive per determinate attività aventi sede nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità, cosiddette regioni “rosse” Contributo a fondo perduto "Ristori" Contributo a fondo perduto "Ristori bis" A CHI SPETTA Titolari di partita Iva che svolgono attività prevalente con riferimento ai codici Ateco elencati nell’allegato 1 del decreto “Ristori” e nell’allegato 1 del decreto “Ristori quater” Titolari di partita Iva che svolgono attività prevalente nelle regioni “rosse” e con riferimento ai codici Ateco elencati nell’allegato 2 del decreto “Ristori bis” MISURA DEL CONTRIBUTO Contributo del decreto Rilancio moltiplicato per la percentuale riportata nell’allegato 1 del decreto “Ristori” e nell’allegato 1 al decreto “Ristori quater”* Contributo del decreto Rilancio moltiplicato per la percentuale riportata nell’allegato 2 del decreto “Ristori bis” MODALITÀ DI EROGAZIONE Con accredito automatico per gli aventi diritto che hanno già percepito il Contributo a fondo perduto del decreto “Rilancio” o su presentazione di istanza Con accredito automatico per gli aventi diritto che hanno già percepito il Contributo a fondo perduto del decreto “Rilancio” o su presentazione di istanza * Per gli operatori con attività prevalente esercitata con i codici Ateco: 56.10.30 – Gelaterie e pasticcerie 56.10.41 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti 56.30.00 – Bar e altri esercizi simili senza cucina 55.10.00 – Alberghi aventi domicilio o sede operativa nelle regioni “arancioni” e “rosse”, è prevista una maggiorazione del 50% rispetto alla quota indicata nell’allegato 1 del decreto “Ristori”. L’erogazione avviene: • con modalità automatica, se il contribuente che possiede i requisiti aveva ottenuto l’accredito del contributo di cui all’art. 25 del decreto Rilancio, a seguito della presentazione di istanza nel periodo 15 giugno 2020 – 13 agosto 2020 (ovvero dal 25 giugno 2020 al 24 agosto 2020, per gli eredi che proseguono l’attività del de cuius) e non lo aveva riversato totalmente • a seguito della presentazione telematica di apposita istanza, per i soggetti che possiedono i requisiti e non avevano richiesto il precedente contributo previsto dal decreto Rilancio Regole comuni per entrambi i tipi di contributo L’ammontare del contributo è determinato moltiplicando la base di calcolo derivante dai dati riportati nell’istanza (prodotto tra il valore del calo di fatturato e corrispettivi e la percentuale riferita all’ammontare dei ricavi o compensi relativi al 2019) per la percentuale riferita allo specifico codice ATECO. Qualora il soggetto richiedente abbia attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, la base di calcolo del contributo è determinata come segue: se la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 risulti negativa (cioè il dato del 2020 è inferiore al dato del 2019), la base di calcolo è pari al maggiore tra l’importo ottenuto applicando a tale differenza la percentuale del 20, 15 o 10 per cento, a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019, e quello corrispondete alla base di calcolo minima (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche) • nel caso in cui la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 risulti positiva o pari a zero, la base di calcolo del contributo è pari a quella minima (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche) L’importo del contributo riconosciuto non può in ogni caso superare 150.000 euro. La procedura telematica per presentare le istanze è la medesima del contributo a fondo perduto del decreto Rilancio e utilizzata dai soggetti richiedenti tra il 15 giugno e il 24 agosto 2020. L’ISTANZA POTRÀ ESSERE TRASMESSA FINO AL 15 GENNAIO 2021. https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/come-predisporre-e-trasmettere-l-istanza In caso di errore è possibile, entro il 15 gennaio 2021, presentare una nuova Istanza, in sostituzione dell’Istanza precedentemente trasmessa. L’ultima Istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’Istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo. La rinuncia può essere trasmessa anche oltre il termine del 15 gennaio 2021. L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’Istanza, intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo. Il contributo del decreto “Ristori” Per essere richiesto occorre soddisfare entrambi i requisiti: 1. il soggetto deve aver attivato la partita Iva in data antecedente al 25 ottobre 2020 e non deve averla cessata alla data di emissione del mandato di pagamento o di presentazione dell’istanza 2. il soggetto deve esercitare come attività prevalente alla data del 25 ottobre 2020 una di quelle riferibili ai codici Ateco contenuti nell’allegato 1 al decreto “Ristori” (come modificato dal decreto “Ristori bis”) o nell’allegato 1 al decreto “Ristori quater” È inoltre necessario che sia presente almeno uno tra i seguenti requisiti: 1. ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 2. apertura della partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019 Per quanto riguarda la determinazione dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2020 e aprile 2019, occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi. L’importo riconosciuto è commisurato al precedente contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del decreto “Rilancio”, al quale – per numerose categorie economiche maggiormente impattate dal lockdown - si applica un aumento percentuale che può arrivare fino al 400%. Il nuovo contributo previsto dal decreto “Ristori” non prevede il tetto massimo di ricavi o compensi dell’anno 2019 di 5.000.000 di euro, stabilito in precedenza per il contributo del decreto Rilancio. Pertanto, i soggetti con ricavi o compensi dell’anno 2019 superiori a 5.000.000 di euro possono ora richiedere il nuovo contributo a fondo perduto. Il contributo del decreto “Ristori bis” Per essere richiesto occorre soddisfare entrambi i requisiti: 1. il soggetto deve aver attivato la partita Iva in data antecedente al 25 ottobre e non deve averla cessata alla data di emissione del mandato di pagamento o di presentazione dell’istanza 2. il soggetto deve esercitare come attività prevalente alla data del 25 ottobre 2020 una di quelle riferibili ai codici Ateco contenuti nell’allegato 2 al decreto “Ristori bis” 3. il soggetto deve avere il domicilio fiscale o la sede operativa nella quale viene svolta l’attività prevalente situata nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (cosiddette regioni “rosse”), individuate con ordinanze del Ministro della salute. È inoltre necessario che sia presente almeno uno tra i seguenti requisiti: 1. ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 2. apertura della partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019 Per quanto riguarda la determinazione dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2020 e aprile 2019, occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi. L’importo riconosciuto è commisurato al precedente contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del decreto “Rilancio”, al quale si applica un aumento percentuale del 200%. Il nuovo contributo previsto dal decreto “Ristori” non prevede il tetto massimo di ricavi o compensi dell’anno 2019 di 5.000.000 di euro, stabilito in precedenza per il contributo del decreto Rilancio. Pertanto, i soggetti con ricavi o compensi dell’anno 2019 superiori a 5.000.000 di euro possono ora richiedere il nuovo contributo a fondo perduto. In allegato alla circolare trovate: • Allegato 1 del decreto “Ristori” • Allegato 1 del decreto “Ristori quarter” • Allegato 2 del decreto “Ristori bis” • Guida Agenzia delle Entrate Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto – Decreto Ristori e Ristori bis • Istruzioni per la compilazione

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