Decreto agosto

12 settembre 2020

Decreto agosto – le principali misure

Gentile Cliente, riassumiamo brevemente le novità principali contenute nel Decreto di agosto, convertito in legge il 3 settembre 2020. Fondo filiera della ristorazione Viene prevista l’erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese con attività prevalente individuata dai codici Ateco 56.10.11 (ristorazione con somministrazione) 56.29.10 (mense) e 56.29.20 (catering). Il contributo dovrà essere utilizzato per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole ed alimentari anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai ¾ dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Il contributo spetta a prescindere ai soggetti che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1^ gennaio 2019. Il solito decreto da emanare fisserà le procedure per la richiesta del contributo nonché l’apposita istanza, viene tuttavia previsto un anticipo del 90% al momento della presentazione della domanda previa presentazione: - Dei documenti fiscali che certificano gli acquisti effettuati - Autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici Ulteriore contributo a fondo perduto è previsto a favore dei soggetti esercenti attività di 2 impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, secondo le ultime rilevazioni Istat, presentavano una forte presenza di turisti residenti in paesi esteri. In particolare i cittadini residenti in paesi esteri: - per i comuni capoluogo di provincia in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti dello stesso comune - per i comuni capoluogo di città metropolitana in numero non inferiore a quello dei residenti negli stessi comuni Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019. Il contributo verrà calcolato in percentuale sulla riduzione del fatturato ed in particolare: - 15% per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 400.000 Euro - 10% per i soggetti con ricavi 2019 superiori a 400.000 Euro e fino ad 1 milione di Euro - 5% per i soggetti con ricavi 2019 superiori ad 1 milione di Euro La misura minima del contributo è pari: - ad Euro 1.000 per le persone fisiche - ad Euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche Il contributo massimo è pari ad Euro 150.000. Il contributo è alternativo al contributo a fondo perduto per le attività di ristorazione. Superbonus 110% - assemblee condominiali Viene previsto che le delibere delle Assemblee di condominio aventi ad oggetto interventi rilevanti per il superbonus 110% siano valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno 1/3 del valore dell’edificio. Proroga moratoria per le PMI 3 Vengono prorogati al 31 gennaio 2021: - le revoche delle aperture di credito e dei prestiti accordati a fronte di anticipi di credito - il rimborso dei prestiti non rateali - il rimborso delle rate relative a mutui ed altri finanziamenti a rimborso rateale, nonché il pagamento dei canoni di leasing Per le imprese già ammesse alla data del 15/8/2020 alle precedenti misure di sostegno (la moratoria al 30 settembre prevista dal Cura Italia) la proroga della sanatoria opera in automatico. Si evidenzia inoltre che le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia, inclusi i sistemi di informazione creditizia riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario sono sospese a decorrere dalla data dalla quale tali misure sono state concesse. Credito d’imposta per locazioni Viene esteso il credito d’imposta per i canoni di locazione, già previsti per i mesi di marzo, aprile e maggio, al mese di giugno (per le strutture turistiche – ricettive con attività solo stagionale, il credito d’imposta è previsto anche per il mese di luglio). Si ricorda che: - in generale è in essere il limite di 5 milioni di ricavi (nel 2019) per potere fruire del bonus - detto limite non vige per i titolari di strutture alberghiere ed agrituristiche, agenzie viaggi e tour operator, commercio al dettaglio ed infine per le strutture termali - i contratti rilevanti sono quelli di locazione/leasing/ affitto di azienda - la riduzione di ricavi/compensi dei mesi interessati del 2020 rispetto al corrispondente mese 2019 deve essere almeno pari al 50% con l’eccezione dei soggetti che hanno iniziato l’attività dal 1/01/2019 o per coloro che hanno il domicilio fiscale/sede operativa in un comune in stato di emergenza al 31/1/2020 - la locazione deve riguardare immobili di tutte le categorie ad eccezione della A 4 (tranne gli A/10 che sono inclusi) - l’aliquota per quanto riguarda la locazione è il 60% (per i contratti di affitto di azienda è il 30%), mentre il credito è pari al 20% per i contratti di locazione nei confronti di commercianti al dettaglio con ricavi 2019 superiori a 5 milioni (in tal caso per i contratti di affitto di azienda il credito d’imposta è pari al 10%) - il credito d’imposta non è rilevante ai fini del reddito e neppure ai fini Irap - il credito è cedibile al locatore (previa sua accettazione) in luogo del pagamento di parte del canone). Svolgimento assemblee Società Alle Assemblee delle Spa/Srl/Società cooperative e mutue assicuratrici convocate entro il 15/10/2020 continuano ad applicarsi le disposizioni del Cura Italia (nella sostanza si potrà continuare a realizzarle in video conferenza senza la necessità che il Presidente ed i Segretario verbalizzante siano nel medesimo luogo). Proroga secondo acconto Isa È possibile per i soggetti Isa differire il versamento del secondo acconto delle imposte in presenza di un calo del fatturato. In particolare le condizioni possono essere così riassunte: - i soggetti interessati devono operare in attività per cui sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun modello (attualmente pari ad Euro 5.164.569) - il termine di versamento della 2^ rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap dovuto per il periodo d’imposta 2020 è prorogato al 30/4/2021 - la condizione è che nel 1^ semestre del 2020 i soggetti interessati abbiano subito una diminuzione del fatturato/corrispettivi almeno pari al 33% rispetto al 1^ semestre del 2019 Si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate (a suo tempo) aveva chiarito che il regime di sospensione possa essere esteso anche: - ai contribuenti forfettari e minimi 5 - ai soggetti che partecipano a Società/Associazioni/imprese “trasparenti” (quali società di persone/ studi associati/ srl in regime di trasparenza/collaboratori di imprese familiari) Ulteriore rateizzo versamenti sospesi Viene prevista un ulteriore possibilità di rateizzo dei versamenti sospesi. In particolare viene previsto che i versamenti sospesi sulla base del Decreto Rilancio: - possono essere effettuati per il solo 50% del loro importo alle scadenze prefissate e cioè: in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, mediante rateizzo, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della 1^ rata entro il 16/9/2020 - per il restante 50% delle somme può essere versato senza sanzioni ed interessi: mediante rateizzo fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo con il versamento della 1^ rata entro il 16/1/2021 Permane la possibilità di versare secondo le previgenti regole e cioè versando al 16/09/2020 il 100% del debito o in un’unica soluzione o in 4 rate mensili di pari importo. Professionisti con “cassa” Novità per i professionisti “con cassa”, in particolare viene disposta: - l’incremento dell’indennità ad Euro 1.000 per il mese di maggio 2020 - l’erogazione automatica di questo beneficio per i professionisti già beneficiati dell’indennità di cui al D.M. 29/5/2020 (nella sostanza i 600 Euro dati per il mese di Aprile 2020) - nel caso in cui non si sia ottenuto per varie ragioni, il contributo di aprile 2020, dovrà essere presentata apposita domanda entro il 14/9/2020 Si rammenta che per i soggetti iscritti alla Cassa ante 2019 le condizioni di accesso sono le seguenti: 6 a) per coloro che hanno avuto un reddito professionale 2018 inferiore a 35.000 Euro la condizione di accesso è che l’attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi da Covid19 b) per coloro che nel 2018 hanno avuto un reddito compreso tra i 35.000 ed i 50.000 Euro le condizioni per accedere al beneficio sono alternativamente: - chiusura della partita Iva tra il 23/2/2020 ed il 31.5.2020 - reddito professionale 1^ trimestre 2020 inferiore al 67% del reddito del 1^ trimestre 2019 c) per coloro che nel 2018 hanno conseguito un reddito superiore a 50.000 Euro non spetta alcuna indennità Abolizione seconda rata IMU È abolito il pagamento della seconda rata Imu relativa a: a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali o fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali b) immobili rientranti nella categoria catastale D2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case ed appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i proprietari siano anche i gestori delle attività esercitate I soggetti di cui ai punti a) b) e c) avevano già beneficiato dell’esclusione del pagamento dell’acconto IMU mentre per i soggetti di cui al punto d) viene prevista la non debenza dell’IMU anche per gli anni 2021 e 2022 7 Bonus alberghi 2.0 – settore turistico e termale Viene riproposto il “bonus alberghi” che consta: - in un credito d’imposta del 65% per la riqualificazione ed il miglioramento delle strutture ricettive turistico – alberghiere - il credito si estende per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021 Con riferimento al bonus (già oggetto di una nostra precedente circolare) si precisa che: - i Beneficiari sono relativi a strutture alberghiere esistenti al 1/1/2012 - deve trattarsi di una struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno/più edifici con almeno 7 camere per il pernottamento degli ospiti - possono inoltre beneficiare strutture che svolgono attività agrituristica, stabilimenti termali, strutture ricettive all’area aperta - le spese devono essere certificate alternativamente da: Presidente del Collegio Sindacale – revisore legale iscritto nel registro – commercialisti, periti commerciali o consulenti del lavoro o responsabile di CAF - il credito è soggetto a “de minimis” (limite 200.000 Euro in un triennio) - le opere rilevanti sono: manutenzione straordinaria, restauro/risanamento conservativo/ristrutturazione edilizia eliminazione delle barriere architettoniche incremento efficienza energetica adozione misure antisismiche - il credito d’imposta va utilizzato solo in compensazione nel mod. F24 e decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di realizzazione degli interventi - il credito d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali (detrazione risparmio energetico ad esempio) - in caso di contributi pubblici la spesa deve essere assunta al netto dei contributi 8 Credito d’imposta investimenti pubblicitari Per l’anno 2020 viene riconosciuto un contributo, anche sottoforma di credito d’imposta pari al 50% degli investimenti effettuati dall’1.7.2020 e fino al 31.12.2020 (nel limite massimo di spesa di 90 milioni): alle imprese lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie incluse le sponsorizzazioni nei confronti di: - leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito di discipline olimpiche - società sportive professionistiche - società/associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile L’investimento in campagne pubblicitarie deve essere: - di importo minimo complessivo non inferiore a 10.000 Euro - rivolto a beneficiari con ricavi nel periodo 2019 almeno pari a 200.000 Euro e fino ad un massimo di 15 milioni - non rientrano le sponsorizzazioni a favore di soggetti che aderiscono al regime forfettario L.398/1991 Ulteriori note e condizioni Il Credito d’imposta è utilizzabile solo in compensazione pervia istanza al Dipartimento dello Sport. Gli aspetti attuativi sono demandati ad un apposito decreto. L’incentivo spetta purché i pagamenti siano effettuati con versamento bancario/postale o altri mezzi tracciati. Proroga sospensione della riscossione coattiva I termini relativi ai pagamenti delle cartelle di pagamento, degli avvisi di accertamento esecutivi, degli avvisi di addebito INPS esecutivi, degli atti di accertamento esecutivi dell’Agenzia delle Dogane e degli atti di ingiunzione fiscale degli Enti territoriali sono 9 prorogati e gli atti della riscossione dall’8/3/2020 al 15/10/2020 andranno effettuati in un’unica soluzione entro il 30/11/2020. Unitamente alla suddetta proroga si dà atto che: è stata stabilita la sospensione degli obblighi derivanti: dal pignoramento presso terzi effettuati dall’Agenzia prima del 19/5/2020 dal pignoramento su salari, stipendi o altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati per le rateazioni di pagamenti in essere all’8/3/2020 la decadenza della dilazione si verifica in caso di mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive anziché delle 5 ordinariamente previste la sospensione al 15/10/2020 delle verifiche di inadempienze delle PP.AA e delle Società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi prima di disporre pagamenti superiori a 5.000 Euro resta fermo al 10 dicembre 2020 il termine ultimo previsto per il pagamento delle rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio Rivalutazione beni d’impresa e partecipazioni Viene prevista la possibilità di effettuare la rivalutazione: a) dei beni d’impresa (esclusi immobili merce) e partecipazioni in società controllate o collegate risultanti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2018 b) la rivalutazione va effettuata nel bilancio 2020 c) può essere fatta per ogni singolo bene (e non per l’intera categoria dei beni) d) sulla rivalutazione deve essere versata un’imposta sostitutiva del 3% sia per i beni ammortizzabili che per quelli non ammortizzabili e) la rilevanza fiscale della rivalutazione è quella relativa al periodo successivo a quello di rivalutazione (ergo dal 2021) f) per la determinazione della plus/minusvalenza in sede di cessione il maggior valore si applica solo dal 4^ esercizio successivo al 2020 cioè dal 2024 g) l’imposta sostitutiva potrà essere versata in un massimo di tre rate di pari importo di cui 10 la prima rata scade con il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativi al periodo d’imposta in cui è eseguibile la rivalutazione h) gli importi da versare sono rateizzabili i) è possibile riallineare, sempre con il pagamento del 3%, eventuali disallineamenti civilistici e fiscali j) è possibile affrancare la conseguente riserva in sospensione d’imposta con il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 10% Raddoppio limite del welfare Viene raddoppiato il limite di non imponibilità per elargizione a favore dei dipendenti, in particolare: - l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito per il periodo d’imposta 2020 viene elevato a Euro 516,46 Siamo a disposizione per quanto occorra nel merito.

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