Legge di Bilancio 2021

27 gennaio 2021

Oggetto: Legge di Bilancio 2021

 

Gentili clienti, riassumiamo qui di seguito alcune delle novità principali contenute nella Legge di Bilancio 2021. Vi suggeriamo di contattare lo studio qualora riteneste opportuno un approfondimento su una o più tematiche.

Esonero dal pagamento dei contributi previdenziali

Sintesi della norma

I lavoratori autonomi ed i liberi professionisti con un reddito complessivo nel 2019 non superiore a 50.000 Euro, che abbiano subito una riduzione del fatturato nel 2020 pari ad almeno il 33% possono beneficiare dell’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali (le norme attuative verranno, ovviamente, lasciate ai Decreti del Ministero del lavoro).

 

Proroga bonus edilizi

Sintesi della norma

Sono prorogate a tutto il 2021 le detrazioni per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, per l’acquisto di beni mobili e di grandi elettrodomestici, nonché il cosiddetto bonus facciate.

Il limite per l’acquisto dei beni mobili e degli elettrodomestici viene innalzato da 10.000 a 16.000 Euro.

Viene inoltre prorogato a tutto il 2021 il cosiddetto “bonus verde”.

 

Proroga bonus idrico

Sintesi della norma

Viene istituito un nuovo fondo per il riconoscimento alle persone fisiche di un “bonus idrico” pari ad Euro 1.000 per la sostituzione di sanitari ed apparecchi a limitazione di flusso d’acqua secondo modalità da stabilire in un apposito decreto.

 

Vengono apportate consistenti modifiche alla disciplina dell’agevolazione di cui all’articolo 119, D.L. 34/2020, il c.d. superbonus, prevedendone innanzitutto l’estensione a tutte le spese sostenute fino al 30 giugno 2022; inoltre, per le spese sostenute nel 2022 le rate annuali di fruizione scendono a 4 di pari importo.

 

 

Perimetro oggettivo

Viene esteso l’ambito oggettivo di applicazione prevedendo che gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.

Modificando il comma 1-bis viene specificato che un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno 3 delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:

1. impianti per l’approvvigionamento idrico;

2. impianti per il gas;

3. impianti per l’energia elettrica;

4. impianto di climatizzazione invernale.

Il nuovo comma 1-quater estende le agevolazioni anche per gli interventi su edifici privi di Ape perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui al comma 1, lettera a), anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.

Implementando le previsioni del comma 2, viene estesa l’agevolazione anche agli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), Tuir, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni.

Anche per quanto riguarda gli interventi eseguiti dagli IACP (Istituti autonomi case popolari) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, l’agevolazione viene estesa agli interventi eseguiti entro il 31 dicembre 2022 e, limitatamente alle spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in 4 quote annuali di pari importo.

Parimenti viene modificato il comma 4 prevedendo che la detrazione per le spese relative agli interventi di cui all’articolo 16, commi 1-bis, 1-septies, D.L. 63/2013, sostenute nel 2022, è ripartita in 4 quote annuali di pari importo.

Viene esteso l’incremento del limite di spesa di cui al comma 4-ter, agli interventi nei Comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anch’essi prorogati al 30 giugno 2022.

Sempre in riferimento agli interventi sugli immobili dei Comuni colpiti da sisma a far data dal 1° aprile 2009, per mezzo della modifica al comma 4-ter, viene previsto che gli incentivi spettano per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

 

Impianti fotovoltaici

L’agevolazione prevista per gli impianti fotovoltaici, oltre a essere estesa anch’essa alle spese sostenute al 30 giugno 2022 (per le spese del 2022 la detrazione è prevista in 4 quote annuali), è ampliata agli impianti realizzati su strutture pertinenziali agli edifici.

Colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici

Viene integralmente sostituito il comma 8 stabilendo che per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute fino al 30 giugno 2022, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’articolo 16-ter, D.L. 63/2013, la detrazione, riconosciuta nella misura del 110%, è ripartita in 5 quote annuali (ridotte a 4 per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022) di pari importo, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi trainanti di cui al comma 1 dell’articolo 119, D.L. 34/2020, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa:

- 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis;

- 1.500 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero massimo di 8 colonnine;

- 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero superiore a 8 colonnine.

L’agevolazione è riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.

Ulteriore proroga

Il nuovo comma 8-bis, estende l’agevolazione:

  • a tutto il 2022 per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), quando al 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo; 
  • al 30 giugno 2023 per interventi effettuati dagli IACP di cui al comma 9, lettera c), per i quali al 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.

 

Interventi nei condomini

Viene integrato il comma 9-bis prevedendo che le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell'edificio e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.

 

Adempimenti

Viene integrato il comma 14 prevedendo che l’obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di cui al D.P.R. 137/2012, purché questa:

a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;

b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;

c) garantisca, se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno 5 anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno 5 anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera a).

Infine, il nuovo comma 14-bis, prevede che ai fini della detrazione è necessario esporre presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, un cartello contenente la dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110% per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”. Il termine per potere beneficiare della detrazione viene prorogato al 30.6.2022.

 

Contributo per lacquisto di veicoli alimentati ad energia elettrica

Sintesi della norma

Viene previsto a favore delle persone fisiche con Isee inferiore a 30.000 Euro un contributo del 40% per le spese sostenute per l’acquisto di veicoli nuovi alimentati esclusivamente ad energia elettrica con prezzo di listino inferiore a 30.000 Euro.

 

Rivalutazione dei beni immateriali

Viene estesa la possibilità di rivalutare i beni d’impresa anche all’avviamento ed alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

Il maggior valore può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, versando un’imposta sostitutiva del 3%.

 

Nuova Sabatini

É confermata l’eliminazione della soglia di 200.000 euro entro la quale è prevista l’erogazione in unica soluzione (anziché in 6 quote annuali) dell’agevolazione c.d. “Sabatini-ter” di cui all’articolo 2, comma 4, D.L. 69/2013, consistente nell’erogazione di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento per l’acquisto/acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.

L’eliminazione della predetta soglia consente l’erogazione del contributo in un’unica soluzione a favore delle pmi beneficiarie indipendentemente dall’importo del finanziamento (ad oggi prevista per le sole domande con finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro).

 

Credito dimposta cuochi professionisti

Viene previsto, a favore dei cuochi professionisti, un credito d’imposta fino al 40% delle spese sostenute dal 1.1.2021 al 30.6.2021, per l’acquisto di beni strumentali durevoli e per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

 

Sostegno alla liquidità delle imprese

Gli interventi in detto ambito possono così riassumersi:

  • - I finanziamenti fino a 30.000 Euro garantiti al 100% del Fondo Garanzia PMI, possono avere una durata di 15 anni (e non solo i 10 precedentemente previsti)
  • - L’intervento straordinario in garanzia di Sace viene prorogato al 30.6.2021
  • - Vengono prorogate dal 31.1.2021 al 30.6.2021 le moratorie concesse alle micro, piccole e medie imprese (che tra l’altro interessano anche i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale)
  • Vengono sospesi sino al 31.1.2021 i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali ed altri titoli di credito che ricadono nel periodo 1.9.2020 -31.1.2021.

 

Locazioni brevi

Sintesi della norma

Il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione di non più di 4 appartamenti in ciascun periodo d’imposta. Al superamento della soglia l’attività di locazione si presume svolta nella forma imprenditoriale.

 

Disapplicazione norme codicistiche sulle perdite dimpresa

Viene prevista la disapplicazione degli obblighi previsti dal codice civile per le società di capitale con riferimento alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31.12.2020.

Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo non è l’esercizio successivo ma il quinto esercizio successivo.

Stesso termine (quinto esercizio successivo) nel caso in cui la perdita sia tale da determinare la perdita integrale del Capitale Sociale.

 

Credito dimposta Pir Pmi”

Viene riconosciuto un credito d’imposta per le perdite derivanti dal Pir detenuti da almeno 5 anni, il credito d’imposta non può eccedere il 20% delle somme investite.

 

Aliquota al 10% per i piatti da asporto

Viene precisato che il concetto di preparazione alimentari deve essere interpretato nel senso che in esso rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto.

 

Disciplina impatriati

Viene modificata la disciplina agevolativa prevista a favore degli impatriati.

In via di premessa è opportuno precisare che il regime agevolativo degli impatriati è, nella sostanza, un regime agevolato per coloro che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e che si impegnano a risiedervi per almeno due periodi d’imposta.

Con alcune modifiche normative intervenute nel 2019 è stato stabilito che:

• è stato previsto l’incremento della percentuale di abbattimento dell’imponibile fiscale dei redditi agevolabili dal 50 al 70 per cento e l’estensione per un ulteriore quinquennio del periodo agevolabile in talune ipotesi;

• ha esteso le agevolazioni anche ai soggetti rientrati prima della entrata in vigore della norma.

Con la Legge di bilancio 2021 viene prevista la possibilità di prolungare l’ambito temporale del regime fiscale agevolato anche ai soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima dell’anno 2020 e che, alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime di favore ordinario.

Condizione per il prolungamento dell’agevolazione è consistito:

• a seguito dell’esercizio di un’opzione

• previo versamento di un importo pari al 10 o al 5 per cento dei redditi agevolati, secondo il numero di figli minori o in base alla proprietà di un immobile in Italia

Le modalità di esercizio dell’opzione saranno definite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate da emanare entro 60 giorni decorrenti dal 1^ gennaio 2021.

 

Incentivi fiscali alle aggregazioni aziendali

In caso di operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso:

- fusione;

- scissione o

- conferimento

di azienda e deliberate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, è consentita, rispettivamente, al soggetto risultante dalla fusione o incorporante, al beneficiario e al conferitario la trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:

1. perdite fiscali maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell’articolo 84, Tuir, alla medesima data;

2. importo dell’Ace maturato fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora dedotto né trasformato in credito d’imposta alla medesima data.

3. La attività per imposte anticipate riferibili ai componenti di cui sopra possono essere trasformate in credito d’imposta anche se non iscritte in bilancio.

 

Requisiti soggettivi

Le società devono essere operative da almeno 2 anni e, alla data di effettuazione dell’operazione e nei 2 anni precedenti non devono far parte dello stesso gruppo societario né in ogni caso essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% o controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ.. Sono ammessi anche i soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ. se il controllo è stato acquisito attraverso operazioni diverse da quelle per le quali si vuole fruire del credito in oggetto tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 ed entro un anno dalla data di acquisizione di tale controllo abbia avuto efficacia giuridica. In tal caso le perdite fiscali e l’importo dell’Ace si riferiscono a quelli maturati fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data in cui è stato acquisito il controllo e le condizioni richieste devono intendersi riferite alla data in cui è effettuata l’operazione di acquisizione del controllo.

Non sono ammesse le società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 180/2015, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell’articolo 5, L.F., o dell’articolo 2, comma 1, lettera b), D.Lgs. 14/2019.

Indipendentemente dal numero di operazioni societarie straordinarie realizzate, l’agevolazione può essere applicata una sola volta per ciascun soggetto.

 

Modalità di trasformazione

La trasformazione in credito avviene:

- per 1/4 alla data di efficacia giuridica delle operazioni e

- per i restanti 3/4, al primo giorno dell’esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni per un ammontare complessivo non superiore al 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all’articolo 2501-quater, cod. civ., senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore, ovvero al 2% della somma delle attività oggetto di conferimento.

In caso di conferimento d’azienda, i componenti del conferitario rilevano ai fini della trasformazione negli stessi limiti e alle stesse condizioni previsti per le perdite che possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante di cui all’articolo 172, comma 7, Tuir; a tal fine, è obbligatoria la redazione della situazione patrimoniale ai sensi dell’articolo 2501-quater, commi 1 e 2, cod. civ..

Dalla data di efficacia giuridica dell’operazione:

a) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all’articolo 84, Tuir, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d’imposta;

b) non sono deducibili né trasformabili in credito d’imposta le eccedenze Ace, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d’imposta.

La trasformazione è condizionata al pagamento di una commissione pari al 25% delle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate. Il versamento della commissione è effettuato per il 40% entro 30 giorni dalla data di efficacia giuridica delle operazioni e per il restante 60% entro i primi 30 giorni dell’esercizio successivo a quello in

corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni. La commissione è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap nell’esercizio in cui avviene il pagamento.

 

Tassazione di gruppo

In caso di opzione per la tassazione di gruppo ex articolo 117, Tuir, ai fini della trasformazione rilevano prioritariamente, se esistenti, le eccedenze Ace del soggetto partecipante e le perdite fiscali dello stesso relative agli esercizi anteriori all’inizio della tassazione di gruppo; a seguire, le perdite trasferite al soggetto controllante e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile da parte dello stesso. Dalla data di efficacia giuridica dell’operazione, per il controllante non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all’articolo 118, Tuir relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d’imposta.

 

Trasparenza fiscale

In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all’articolo 115, Tuir, per la partecipata rilevano prioritariamente, se esistenti, le eccedenze Ace e le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all’inizio della trasparenza congiuntamente a quelle non attribuite ai soci ai sensi dell’articolo 115, comma 3, Tuir e, a seguire, le perdite fiscali e le eccedenze di rendimento nozionale attribuite ai soci partecipanti e non ancora computate in diminuzione dei loro redditi o trasformate in credito d’imposta. Dalla data di efficacia giuridica dell’operazione, per i soci partecipanti non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all’articolo 84, Tuir, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d’imposta e non sono deducibili né trasformabili in credito d’imposta le eccedenze Ace rispetto al reddito complessivo di cui all’articolo 1, comma 4, D.L. 201/2011 complessivamente trasformate in credito d’imposta.

 

Utilizzo del credito

Il credito d’imposta non è produttivo di interessi e può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, ovvero ceduto secondo quanto previsto dagli articoli 43-bis o 43-ter, D.P.R. 602/1973, ovvero essere chiesto a rimborso.

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui all’articolo 109, comma 5, Tuir. Il soggetto risultante da un’operazione straordinaria deliberata nel 2021 (il beneficiario o il conferitario), possono trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE.

 

Bonus patrimonializzazione

Le misure introdotte per favorire il rafforzamento patrimoniale delle imprese (crediti d’imposta a favore della Società e del conferente) sono prorogate nel caso di operazioni di rafforzamento avvenute entro il 30.6.2021.

Per memoria si ricorda che il credito d’imposta è pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% (50% per gli aumenti di capitali effettuati nel I semestre 2021) dell'aumento di capitale effettuato, nonché la possibilità di cui al successivo comma 12 di sottoscrivere obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione emessi dalle società di cui sopra, con un massimo di 250 dipendenti, per un ammontare massimo pari al minore importo tra 3 volte l’ammontare dell’aumento di capitale deliberato e il 12,5% dell’ammontare dei ricavi.

Viene, inoltre, previsto che le misure di cui sopra si rendono applicabili anche alle imprese, non in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, ammesse successivamente a tale data al concordato preventivo con continuità aziendale purché il decreto di omologa sia stato già adottato alla data di presentazione dell’istanza ovvero alla data di approvazione del bilancio e che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all’interno dei piani di rientro e rateizzazione.

Il credito di imposta, per espressa previsione normativa è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, successivamente all’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021.

Le presenti modifiche si applicano alle istanze presentate successivamente al 31 dicembre 2020.

 

Interventi a favore della successione e trasmissione delle imprese

Viene prevista la possibilità di concedere finanziamenti in favore di piccole imprese costituite sotto forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai medesimi lavoratori.

 

Esenzione Imu prima rata per turismo e spettacolo

E’ prevista l’esonero della prima rata IMU 2021 per gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli.

 

Credito dimposta locazioni

Il credito d’imposta locazioni viene esteso alle agenzie di viaggio ed ai tour operator.

Per questi soggetti nonché per le imprese turistico-ricettive, il credito spetta sino al 30 aprile 2021 in luogo dell’originario termine del 31 dicembre 2020.

 

Credito dimposta beni strumentali nuovi

Sintesi della norma

Viene riconosciuto un credito di imposta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, per investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

La fruizione del credito è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Sono ammessi all’agevolazione anche gli esercenti arti e professioni limitatamente ai beni diversi da quelli di cui all’allegato A e B alla L. 232/2016 (allegato).

L’investimento deve essere fatto a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

 

Soggetti esclusi

Il credito d’imposta non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale di cui al R.D. 267/1942, D.Lgs. 14/2019 o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Parimenti escluse sono le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001.

 

Interventi agevolabili

Gli investimenti agevolabili sono quelli in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, a eccezione:

- dei beni indicati all’articolo 164, comma 1, Tuir;

- dei beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5%;

- dei fabbricati e delle costruzioni,

- dei beni di cui all’allegato 3 annesso alla L. 208/2015;

-   dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Per gli investimenti effettuati: (nota trattasi di beni ordinari)

  • - in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla L. 232/2016 nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro e
  • - in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell’allegato B annesso alla L. 232/2016, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro
  • a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione

 

il credito dimposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), Tuir.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per lacquisto dei beni. La misura del credito d’imposta è elevata al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile ai sensi dell’articolo 18, L. 81/2017.

Per gli investimenti effettuati:

- in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla L. 232/2016; (trattasi dei beni 4.0)

a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il credito d’imposta è riconosciuto:

a) nella misura del 50% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,

b) nella misura del 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e

c) nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

 

Investimenti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022

Per gli investimenti effettuati (nella sostanza beni ordinari):

- in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla L. 232/2016 nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro,

- in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell’allegato B annesso alla L. 232/2016, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro

-a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione,

 

il credito dimposta è riconosciuto nella misura del 6%. del costo determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), Tuir.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per lacquisto dei beni

Per gli investimenti effettuati (beni 4.0):

- in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla L. 232/2016,

- a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione

il credito d’imposta è riconosciuto:

a) nella misura del 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

b) nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e

-c) nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Investimenti in beni dell’allegato B, L. 232/2016

Per gli investimenti aventi a oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla L. 232/2016, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui all’allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

 

Utilizzo del credito di imposta

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, in 3 quote annuali di pari importo:

- a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti in beni non ricompresi negli allegati A e B alla L. 232/2016;

- a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni ricompresi negli allegati A e B alla L. 232/2016 (i beni 4.0).

Per gli investimenti in beni strumentali diversi da quelli di cui all’allegato A alla L. 232/2016, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spettante ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.

Nel caso in cui l’interconnessione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

 

Comunicazione al Mise

Al solo fine di consentire al Mise di valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure, le imprese effettuano una comunicazione al Mise.

Decadenza

Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

 

Adempimenti successivi

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni agevolative.

Per quanto riguarda gli investimenti in beni ricompresi nell’allegato A e B alla L. 232/2016, bisogna produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui sopra e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Limitatamente ai beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, la perizia di cui sopra può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000.

L’Agenzia delle entrate, nell’ambito delle verifiche può richiedere al Mise il proprio parere.

 

Modifiche al credito R&S

Viene prorogato a tutto il 2022, il credito di imposta c.d. R&S, riconosciuto per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.

 

Soggetti ammessi

Per effetto delle modifiche apportate, adesso possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, con la conseguenza che vi rientrano anche quelle produttrici di un reddito fondiario.

Le imprese devono rispettare le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore ed essere in regola con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal R.D. 267/1942, D.Lgs. 14/2019 o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Parimenti escluse sono le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001.

 

Attività ammesse

Sono ammesse al credito d’imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del § 1.3 della Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014.

Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di R&S svolte internamente all’impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’Università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione internazionale standard dell’educazione (Isced) dell’UNESCO, assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare;

b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa relativo al periodo d’imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale di cui alla lettera a). Nel caso i beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell’impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di R&S;

c) le spese per contratti di ricerca extra muros aventi a oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di R&S ammissibili al credito d’imposta. Nel caso di contratti di ricerca extra muros stipulati con Università e istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di R&S svolte internamente all’impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell’articolo 2359, cod. civ. inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti neoassunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situati nel territorio dello Stato. Le presenti spese, nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di R&S ammissibili al credito d’imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati UE o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al D.M. 4 settembre 1996;

d) le quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di1.000.000 di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che derivino da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi residenti nel territorio dello Stato o fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati UE o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al D.M. 4 settembre 1996. Non si considerano comunque ammissibili le spese per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei suddetti beni immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa acquirente. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell’articolo 2359, cod. civ. inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali;

e) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di R&S ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili indicate alla lettera a) ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c), senza tenere conto della maggiorazione ivi previste, a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati UE o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al D.M. 4 settembre 1996;

f) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili al credito d’imposta svolti internamente dall’impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero, nel caso di ricerca extra muros, del 30% dei costi dei contratti indicati alla lettera c).

 

 

 

Attività di innovazione tecnologica

Si considerano attività di innovazione tecnologica ammissibili le attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell’ecocompatibilità o dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi.

Non sono attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito quelle di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e in generale le attività volte a differenziare i prodotti dell’impresa da quelli simili, presenti sullo stesso mercato concorrenziale, per elementi estetici o secondari, le attività per l’adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente nonché le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti.

Ai fini del calcolo del credito d’imposta, si considerano ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

a) le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa, nei limiti dell’effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’Università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione Isced dell’UNESCO, assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione tecnologica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare;

b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale di cui alla lettera a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell’impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di innovazione tecnologica;

c) le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell’articolo 2359, cod. civ. inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. La maggiorazione per le spese di personale prevista dalla lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti neo-assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situati nel territorio dello Stato. Le spese previste dalla presente lettera nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati UE o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al D.M. 4 settembre 1996;

d) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale indicate alla lettera a) o delle spese ammissibili di cui alla lettera c) a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati UE o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al D.M. 4 settembre 1996;

e) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale indicate alla lettera a), ovvero del 30% delle spese per i contratti indicati alla lettera c).

 

Attività innovative

Si considerano attività innovative ammissibili al credito d’imposta le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta per le attività di design e ideazione estetica, si considerano ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

a) le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta, nei limiti dell’effettivo impiego in tali attività. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di una laurea in design o altri titoli equiparabili, assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di design e innovazione estetica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare;

b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari, per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell’impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di design e ideazione estetica;

c) le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta, stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di design e ideazione estetica svolte internamente all’impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell’articolo 2359, cod. civ. inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti neo-assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situati nel territorio dello Stato. Le spese previste dalla presente lettera, nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati UE o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al D.M. 4 settembre 1996;

d) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero alla lettera c). Le spese previste dalla presente lettera nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, sono ammissibili a condizione che tali soggetti cui sono commissionati i progetti relativi alle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati UE o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al D.M. 4 settembre 1996;

e) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo pari al 30% delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero delle spese per i contratti di cui alla lettera c).

 

Misura del credito di imposta

Per effetto delle modifiche apportate, il credito di imposta è così riconosciuto:

  • - per le attività di R&S, in misura pari al 20% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi;
  • per le attività di innovazione tecnologica, separatamente, in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi;
  • per le attività di design e ideazione estetica in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi;
  • per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, in misura pari al 15% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d’imposta.

 

Utilizzo del credito di imposta

Viene confermato che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione, non applicandosi, inoltre, i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e all’articolo 34, L. 388/2000.

Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.

Infine, viene confermato che il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche dellanon concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

 

Adempimenti

Per quanto riguarda gli adempimenti, viene confermato che ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per Legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale. Per le sole imprese non obbligate per Legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermi restando, comunque, i limiti massimi previsti.

Viene precisato che la relazione tecnica che deve essere redatta e conservata per i successivi controlli, deve essere asseverata.

Si ricorda che la relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.

 

Verifiche

Viene confermata l’attività accertativa già prevista, precisando che, per quanto riguarda l’attività collaborativa tra Agenzia delle entrate e Mise nel caso necessitino pareri tecnici, termini e modalità di svolgimento sono fissati con apposita convenzione tra l’Agenzia delle entrate e il Mise, nella quale può essere prevista un’analoga forma di collaborazione anche in relazione agli interpelli presentati all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), L. 212/2000, aventi a oggetto la corretta applicazione del credito d’imposta per i suddetti investimenti.

 

Trasmissione telematica dei corrispettivi

Viene chiarito che il termine per la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, per la consegna dei documenti coincide con il momento di ultimazione dell’operazione.

Viene differito al 1.7.2021 l’utilizzo di sistemi evoluti d’incasso attraverso carte di debito, di credito ed altre forme di pagamento elettronico.

 

Semplificazioni

Vengono allineate le tempistiche di annotazione delle fatture nei registri Iva con quelle previste per la liquidazione Iva, in particolare le fatture possono essere registrate entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione dell’operazione, con riferimento allo stesso mese di effettuazione dell’operazione.

Dal 2022 viene abolito l’esterometro ed i dati devono essere trasmessi utilizzando il Sistema di interscambio, secondo il formato della fattura elettronica.

 

Rivalutazione terreni e partecipazioni

Viene riproposta anche per il 2021 la possibilità di procedere alla rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni detenuti al 1° gennaio 2021 non in regime di impresa ai fini del calcolo dell’eventuale plusvalenza.

A tal fine la perizia di stima deve essere eseguita entro il 30 giugno 2021 e entro tale data dovrà essere versata l’imposta sostitutiva o la prima rata.

Le aliquote dell’imposta sostitutiva sono individuate, sia per i terreni sia per le partecipazioni all’11% del valore periziato.

 

Indennità di continuità reddituale per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata

Viene prevista l’erogazione di un’indennità per sei mensilità, pari al 25%, su base semestrale dell’ultimo reddito. Il relativo importo liquidato dall’Agenzia delle Entrate (in ogni caso l’importo deve essere compreso tra i 250 e gli 800 Euro).

L’indennità è riconosciuta ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata dell’Inps titolari di partita Iva attiva da almeno 4 anni che, nell’anno precedente alla domanda, hanno prodotto un reddito inferiore al 50% della media dei redditi conseguiti nei tre anni precedenti e, comunque, non superiore a 8.145 Euro

 

Contributo attività economiche

Il contributo a fondo perduto per le attività economiche e commerciali nei centri storici è esteso ai Comuni dove sono situati santuari religiosi.

 

Bonus pubblicità

Viene prorogato per il 2021 e per il 2022 il credito d’imposta per investimenti pubblicitari calcolato nella misura del 50% del valore degli investimenti pubblicitari (vengono esclusi gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali). Dal 2023 dovrebbe ritornare il credito calcolato con il metodo incrementale.

Di solito è possibile beneficiare del credito di imposta con una richiesta in due momenti:

• la prima fase consiste nella prenotazione con la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” vengono trasmessi all’Agenzia delle Entrate i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nel periodo di riferimento;

• mentre la seconda nella “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” utilizzata per confermare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta sono stati effettivamente realizzati e che vengono rispettati tutti i requisiti richiesti.

 

Solitamente la comunicazione è presentata dal 1° al 31 marzo di ciascun anno e la dichiarazione sostitutiva dal 1° al 31 gennaio, ma nel 2020 a causa delle novità introdotte è stata aperta una nuova finestra temporale per le domande a settembre.

Dopo aver inviato tutti i dati all’Agenzia delle Entrate, per poter beneficiare del bonus pubblicità è necessario attendere la pubblicazione di un apposito provvedimento del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze di valore economico inferiore o uguale a 5.000 Euro in favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, per il 2021, non sconta l’imposta di 200 Euro.

 

Tassazione dei ristorni a persone fisiche nelle cooperative

Previa delibera assembleare, le somme attribuite ad aumento del Capitale Sociale della cooperativa possono essere tassate in capo ai soci persone fisiche con la ritenuta del 12,5%, in questo modo viene ridotta l’aliquota di tassazione ma è anticipato il momento impositivo.

 

Tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali

Dall’1.1.2021 sono detassati del 50% gli utili percepiti dagli enti non commerciali a condizioni che tali enti esercitino, in via esclusiva o principale, una delle attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

 

IMU e tari per i soggetti non residenti titolari di pensione

Dall’anno 2021 è ridotta alla metà l’Imu dovuta sull’unica unità immobiliare, non locata, posseduta in Italia da soggetti non residenti che siano titolari di pensione. La Tari è dovuta in misura ridotta di due terzi.

 

Sperando di aver fatto cosa utile, lo Studio Passoni rimane a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

Archivio news

 

News dello studio

set16

16/09/2021

Esonero contributivo

Oggetto: Oggetto: esonero contributivo   Gentili Clienti, Oggetto: esonero contributivo E’ In vigore decreto interministeriale relativo all’esonero dai contributi previdenziali

giu4

04/06/2021

Decreto Sostegni bis

Oggetto: “Decreto Sostegni bis” D.L 73/2021 Gentili Clienti, La presente informativa è dedicata al Decreto Sostegni bis indicato in oggetto, ma potrebbe risultare non esaustiva, dal

apr12

12/04/2021

Dilazione pagamenti

Oggetto: Dilazione dei pagamenti – scadenza 31.5.2021   Gentili Clienti, inviamo la presente al fine di evidenziare, nel caso vi fossero i presupposti, quali siano le procedure necessarie

News

mag16

16/05/2024

CNDCEC- RETE ASTA: pubblicato il protocollo d'intesa

Con l’informativa del 16 maggio 2024 il

mag16

16/05/2024

Fondo vittime del lavoro: aggiornati gli importi 2024

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche