Obbligo di comunicazione del domicilio digitale

18 settembre 2020

Il nuovo Decreto semplificazioni prevede un inasprimento delle sanzioni in caso di mancata comunicazione del domicilio digitale al Registro delle imprese ovvero all’Albo professionale. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno già indicato, all’Ufficio del Registro delle imprese competente, il proprio domicilio digitale sono tenute a farlo entro il 1° ottobre 2020. Per i professionisti l’omesso adempimento entro i termini previsti dalle nuove disposizioni costituisce motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi. Sussiste l’obbligo per imprese e lavoratori con partita IVA di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e di comunicarlo al Comune di residenza al fine di adempiere all’obbligo di fornire il domicilio digitale. Attenzione Il domicilio digitale non va confuso con la mera dotazione di un indirizzo di posta elettronica certificata. Grazie al portale INI PEC (www.inipec.gov.it) è possibile accedere, senza necessità di autenticazione, all’elenco pubblico di indirizzi di posta elettronica certificata di imprese e professionisti consultando la sezione “Ordini e Collegi - Come mandare i dati” ed è possibile ottenere informazioni dettagliate sulle modalità di invio e di aggiornamento dei dati da parte degli Ordini e collegi professionali. Novità Il Decreto semplificazioni, approvato dal Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2020, prevede un inasprimento delle sanzioni in caso di mancata comunicazione del domicilio digitale al Registro delle imprese ovvero all’Albo di appartenenza (per i professionisti) al fine di favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e Pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea e fermo quanto previsto nel CAD. Poiché il suddetto obbligo di comunicazione è rimasto a tutt’oggi largamente inattuato, la norma in questione introduce modifiche atte: Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl ? a favorire l’utilizzo della PEC nei rapporti fra Amministrazione, imprese e professionisti, attraverso il completamento dei percorsi di transizione digitale delle imprese, con l’obiettivo di agevolarne l’operatività, sia in situazioni emergenziali, come quella attuale determinata dall’emergenza sanitaria, sia nella prossima fase di recupero e rilancio produttivo; ? a dare effettiva attuazione alle disposizioni recate dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), che impongono alle imprese costituite in forma societaria, la comunicazione del proprio indirizzo PEC al Registro delle imprese nonché, ai professionisti iscritti in albi ed elenchi, la comunicazione ai rispettivi ordini o collegi. Attenzione Con il recente intervento normativo è stato previsto che ai professionisti iscritti in albi ed elenchi, saranno applicate le sanzioni per la mancata comunicazione ai rispettivi ordini o collegi della propria PEC. Le nuove disposizioni recepiscono le norme emanate in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno da parte dell’Unione Europea che ha inteso rafforzare la fiducia nelle transazioni elettroniche nel mercato interno fornendo una base comune per interazioni elettroniche sicure fra cittadini, imprese e autorità pubbliche, in modo da migliorare l’efficacia dei servizi elettronici pubblici e privati, nonché dell’eBusiness e del commercio elettronico nell’Unione Europea. Soggetti interessati I soggetti interessati dalle nuove disposizioni sono: ? le Pubbliche amministrazioni; ? i professionisti tenuti all’iscrizione in albi ed elenchi; ? i soggetti tenuti all’iscrizione nel Registro delle imprese. Imprese Le imprese già costituite in forma societaria, alla luce delle nuove disposizioni, se non hanno già provveduto a tale adempimento, sono tenute a comunicare al Registro delle imprese il proprio domicilio digitale. Sanzioni In virtù delle nuove disposizioni le imprese di nuova costituzione, i soggetti interessati e gli altri obbligati che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro i termini prescritti incorreranno in una sanzione nella misura compresa da un minimo di 206 euro ad un massimo di euro 2.064 (ossia raddoppiando le sanzioni previste dall’art. 2630 c.c.). L’Ufficio del Registro delle imprese, inoltre, contestualmente all’erogazione della sanzione, assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla CONSIP S.p.A., in conformità alle linee guida adottate dall’Agenzia per l’Italia digitale ed in coerenza con la normativa vigente. I costi sostenuti per l’acquisto del domicilio digitale saranno prelevati dal ricavato delle sanzioni riscosse. Il Conservatore dell’Ufficio del Registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni; decorso tale termine senza che vi sia stata opposizione da parte della stessa società, si procede alla cancellazione dell’indirizzo dal Registro delle imprese e viene avviata al contempo la procedura sanzionatoria sopra indicata. Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 2 Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro (art. 2189 c.c.). In base alla nuova disciplina, inoltre, l’Ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa individuale che non ha indicato il proprio domicilio digitale, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 2630 del Codice civile, sospende la domanda in attesa che la stessa sia integrata con il domicilio digitale. Fatto salvo quanto previsto relativamente all’ipotesi della prima iscrizione al Registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane, le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall’Ufficio del Registro delle imprese, sono sottoposte alla sanzione prevista dall’art. 2194 del Codice civile, in misura triplicata previa diffida a regolarizzare l’iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del Registro delle imprese. In sintesi, il nuovo Decreto semplificazioni prevede sanzioni a carico delle imprese che non indicano il domicilio digitale: raddoppiano le sanzioni in caso di mancata comunicazione del domicilio digitale al Registro delle imprese per le società, ad esclusione di quelle di nuova costituzione. Le imprese individuali sono invece sottoposte alla sanzione prevista dall’art. 2194 c.c. in misura triplicata, quindi, con possibile applicazione della sanzione amministrativa che va da euro 30 a euro 1.578. Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 3 Professionisti Le attuali norme prevedono che i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunichino ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e che gli ordini e i collegi pubblichino in un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata. Le nuove norme nel prevedere la sostituzione della PEC con il domicilio fiscale precisano che i professionisti che non comunicano il proprio domicilio digitale all’albo o elenco sono obbligatoriamente soggetti a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza e che in caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. Scade Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno già indicato, all’Ufficio del Registro delle imprese competente, il proprio domicilio digitale sono tenute a farlo entro il 1° ottobre 2020. Per i professionisti che non effettuano la comunicazione all’albo o elenco di appartenenza, si introduce l’obbligo di diffida ad adempiere, entro 30 giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. Per quanto attiene i professionisti l’omessa pubblicazione dell’elenco riservato, il rifiuto reiterato di comunicare alle Pubbliche amministrazioni i dati previsti, ovvero la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’indice l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento (a norma dell’art. 6 del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 marzo 2013), costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi. Decorrenza Le nuove disposizioni hanno effetto dal 17 luglio 2020 (giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 4 Casi particolari - Ricorso avverso il provvedimento del conservatore Contro i provvedimenti sanzionatori adottati dal Conservatore dell’Ufficio del Registro delle imprese, gli interessati possono ricorrere al Tribunale dal quale dipende l’Ufficio del Registro entro quindici giorni dalla comunicazione Attenzione Sono soggetti legittimati a ricorrere unicamente coloro che hanno subìto un effettivo pregiudizio dall’avvenuta iscrizione d’ufficio, dal rifiuto di iscrizione o dalla cancellazione d’ufficio e il decreto emesso dal Tribunale ha natura di decreto emesso in camera di consiglio, non più impugnabile se emesso in sede di reclamo, ma revocabile in qualsiasi momento in quanto provvedimento di volontaria giurisdizione privo dei caratteri di decisorietà e definitività.

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